CORTE PENALE EUROPEA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE DALL’EUROPA UNA GIUSTIZIA “EFFETTIVA, PROPORZIONATA E DISSUASIVA”

EUROPEAN PENAL COURT OF HEALTH AND ENVIRONMENT FROM EUROPE A JUSTICE “ACTUAL, PROPORTIONED AND DISSUASIVE”


Venezia, 24 settembre 2019                                                            

Antonino Abrami                                                                                                               Professore Emerito  dell’universita’  di  Nova  Gorica


Intervento  presso: CONFERENZA STAMPA di MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019,
presso  la
Sala Anna Politkovskaja,  Parlamento europeo, Bruxelles.

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     La situazione climatico-ambientale, con gravi problemi di siccità ed insalubrità del Pianeta Terra, è talmente drammatica che non v’è bisogno di parole forti che aggiungerebbero violenza verbale a violenza fattuale ed attuale.

 Da anni tristemente attuale!

            Diverse fonti -compresa l’edizione speciale Eurobarometro 295 (03/008)- indicano che gran parte dei cittadini europei, a causa dell’impatto diretto sulla loro vita quotidiana, considera molto importante la tutela dell’ambiente.

            Da quando l’ambiente è entrato a far parte delle competenze dell’UE, molte sono state le norme adottate. Tuttavia il vero problema resta ancora la loro applicazione negli Stati membri e la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale ambientale non risolve il problema della effettività di detta tutela. Essa infatti prescrive agli Stati membri solo di inserire nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. Ma nulla dice in ordine alla “effettivita’ “, al “come” si possa e debba far applicare la norma.

            Di recente Unicef ed Oms hanno evidenziato che «nel mondo una persona su tre è senza acqua potabile sicura».

            E ancora, un recente studio pubblicato su Nature prefigura un aumento dei conflitti armati fino al 26% se la temperatura globale dovesse continuare a salire.

            Va subito sottolineato che di fronte a tali emergenze appare inadeguato l’attuale sistema di GIUSTIZIA AMBIENTALE vigente in Europa.

            Infatti nonostante gli importanti passi in avanti compiuti con la direttiva europea del 2008, relativa alla tutela penale dell’ambiente, appare evidente che i tanti disastri ambientali di diversa natura, dal disastro del bacino del Danubio, ai tanti disastri in mare  [dell’Amoco Cadiz in Francia (1978), Erika, coste della Bretagna (1999), Prestige, coste della Galizia (2002),  ecc.] hanno provato, per stessa ammissione della CE, che è necessario un diverso piano di tutela  per garantire a livello europeo un sistema sanzionatorio effettivamente uniforme -in Europa prima e poi nel mondo- ove la parola “responsabilità” non resti un flatus vocis nel deserto, una mera enunciazione di principio.

Fu proprio a seguito del Disastro del Danubio che la UE si rese ben conto della inadeguatezza del sistema sanzionatorio vigente in Europa per far fronte ai grandi disastri ambientali.

            Il 31 gennaio 2000 una diga della miniera d’oro rumena di Aurul (di proprietà australiana) ruppe gli argini riversando nei fiumi Lepos e Zamos, affluenti del Tisa, una grande quantità del veleno, utilizzato per l’estrazione del metallo.

            Oltre 100.000 m3 di acqua contenente un’altissima percentuale di cianuro inquinarono i fiumi Lapos e Samos in Romania, il fiume Tibisco in Ungheria e il Danubio in Serbia e Bulgaria, con un disastro per il delta del Danubio, una delle zone umide più importanti d’Europa, che copre 4300 km2

            Furono rilevate concentrazioni di cianuro superiori a 700 volte i livelli normali, che provocarono una vasta morìa di pesci e uccelli e gravi distruzioni della flora acquatica, con danni enormi agli ecosistemi naturali, con la perdita della biodiversità e la contaminazione della catena alimentare e delle risorse idriche destinate al consumo umano e all’agricoltura, a causa dei metalli pesanti depositati nel fiume, e che avrà ripercussioni sulla vita di tutti gli abitanti della regione, in particolare dei pescatori e di coloro che vivono del turismo locale. Gli effetti furono terribili per l’acqua – sia a uso irriguo, che alimentare- che per gli ecosistemi (animali, piante di ogni specie…), che sull’economia e l’industria ittica e turistica.

            Fu disposta un’inchiesta da parte della Commissione europea le cui conclusioni furono chiare e costituirono anche un significativo atto di denuncia: fu accertata l’ inefficacia sanzionatoria della legislazione rumena e l’assenza di un efficace sistema di intervento e di accertamento dei fatti !!!

            Dal disastro del Danubio ci si rende conto dell’urgenza di intervenire sul sistema di Giustizia ambientale in Europa.

            Così, successivamente, l’istituzione della Corte penale europea dell’Ambiente per perseguire i crimini ambientali, da me proposta dinanzi alla Commissione ENVI, venne  ritenuta giuridicamente fondata e realizzabile a medio termine dalla “Direzione generale per le Politiche interne”.

            Che l’UE riparta da quella importante valutazione e nel “medio termine” dia ai Popoli dell’UE uno straordinario strumento di Giustizia per la tutela dei Diritti umani, a cominciare dal Diritto all’Acqua pubblica, per uno sviluppo realmente eco-sostenibile. La Corte e un Procuratore Penale Europeo dell’Ambiente, avrebbero poteri in base ai quali potrebbero intervenire in caso di inerzia dei Magistrati dei Paesi dell’UE.

            Inoltre, vista l’urgenza a provvedere, da un lato,  e la interdisciplinarietà della materia ambientale, dall’altro, è necessario procedere:

  1. a) all’inserimento dell’istituzione della Corte Penale Europea della Salute e dell’Ambiente e del Procuratore Ambientale Europeo nell’agenda politico-programmatica dei Commissari alla Giustizia e/o all’Ambiente;
  2. b) all’istituzione di una Commissione giuridico- scientifica i cui membri dovranno essere esperti di chiara fama con diversi obbiettivi, tra i quali:

          ◊  Elaborare lo Statuto della Corte Penale Europea dell’Ambiente, con specifiche previsioni           normative sulla competenza e sugli strumenti giuridici di prevenzione e repressione delle   infrazioni ambientali e di ogni altra previsione richiesta per il suo effettivo ed efficiente             funzionamento;

            ◊  Elaborare uno studio-proposta per consentire alla Corte di controllare/coordinare le attività       d’indagine da parte dei magistrati degli Stati membri, ispirati ai principi di PREVENZIONE,      PRECAUZIONE, CORREZIONE e del “CHI INQUINA PAGA” e sostituirsi in caso di             inerzia del magistrato del paese membro, la cui omissione verrà obbligatoriamente            segnalata all’organo di autogoverno della Magistratura cui appartiene;

            ◊  Elaborare uno studio-proposta per istituire presso l’UE un albo di giornalisti della Salute e          dell’Ambiente, che presentino nel loro CV una esperienza in tema di Diritti dell’Uomo e di       tutela   dell’Ambiente e della Salute, giornalisti nei cui confronti sarà previsto un assoluto             abbandono di altre attività pubblicistiche contrastanti con i   richiamati        principi, con    previsione, d’intesa con l’Ordine di appartenenza, di proporzionate, dissuasive ed effettive             sanzioni in caso di violazione di dette regole;———————–

            ◊  Elaborare uno studio-proposta per consentire che le Associazioni, le Fondazioni, le        Comunità di singole Città e/o Regioni possano interloquire con la costituenda           Commissione, per consentire alla stessa di meglio procedere agli incombenti di cui sopra;

            ◊  Elaborare studi-proposta in tema di Scienza – tecnologia, Salute e Ambiente al fine di      individuare le migliori tecnologie per la cura di malattie come il cancro e le altre malattie      invalidanti e di “nuova generazione”;

            ◊  Elaborare studi-proposta in tema di Scienza – tecnologia, Salute e Ambiente per la          eliminazione-innocuizzazione di inquinanti gravemente nocivi alla salute;

            ◊  Elaborare studi-proposta in tema di controllo giudiziario, politico-economico relativo alla           cd “migrazioni climatiche”;

            ◊  Elaborare studi-proposta per la Valorizzazione della RISORSA CULTURA, coniugando al       massimo il rapporto Salute – Ambiente con la Tutela della propria identità storico-Culturale,          nel contestuale rispetto dei principi di biodiversità naturale e culturale;

           ◊ Elaborare studi-proposta per la Valorizzazione dei principi di Economia Circolare da      applicare alle   nuove scelte di sviluppo sostenibile, così come di recente statuito dalla Corte di   Giustizia.

Carissimi tutti, avendo avuto la pazienza e la resistenza di ascoltarmi ritengo allora giusto concludere con poche parole, richiamando due principi fondamentali ai quali mi sono  sempre ispirato, sia nella mia attività di magistrato sia come studioso..

         Il primo principio è tratto da una riflessione di Colin Powell, quando nel 1999 sottolineò come lo sviluppo sostenibile dipendesse (dipenda) da tre «fattori «ECONOMIA, ECOLOGIA, EQUITÀ»

            Lo “sviluppo sostenibile“ -disse Powell- è un problema morale e umanitario che ci coinvolge ma è anche un dovere per tutti affrontarlo per la sicurezza”, e -aggiungiamo noi- per la sicurezza sanitaria e ambientale, economica e sociale, personale e collettiva, sicurezza del lavoro e nel lavoro, dove Povertà (assenza di risorse in economia), degrado ambientale [alterazione degli Ecosistemi (ecologia) ] e disperazione (iniquità sociale, social in-equity) sono distruttori di Persone, di Società, di Nazioni, di Popoli.

            Il secondo principio, non meno importante, è affermato dall’UNESCO che nel 2001 ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile sottolineando che  “la diversità culturale è necessaria per l’umanità come lo è la biodiversita’ per la natura (…) “la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale” (Art 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001)

            Questi due principi devono essere alla base per risolvere le grandi sfide, anche umanitarie, del terzo millennio, poiché i tre fattori ‘E’, soprattutto se è ignorata la diversita’ culturale, sono le tre concause che possono destabilizzare paesi, anche regioni intere, il mondo!

            Saper conciliare questi alti, fondamentali, Principi di rispetto e tutela dei Diritti Umani con il rispetto della Sovranità dei Popoli!  E’ questa la vera sfida del terzo millennio!

            E se l’uomo non comprende questo e se vi sarà solo il vivere per il denaro, allora si avvererà, inevitabilmente, purtroppo, quello che anni e anni fa fu paventato da un popolo indiano d’America[1] che così gridava al vento ” QUANDO L’ULTIMO ALBERO SARÀ STATO ABBATTUTO, L’ULTIMO FIUME AVVELENATO, L’ULTIMO PESCE PESCATO, VI ACCORGERETE CHE IL DENARO NON SI PUÒ MANGIARE.

La nostra terra vale più del vostro denaro. Finchè il sole splenderà e l’acqua scorrerà, darà vita a uomini e animali”.

Così poi concludeva quella profonda pillola di saggezza:

«Non si può vendere la vita degli uomini e degli animali».

            Ecco ci auguriamo che per ostacolare queste vendite-svendite la Politica, con la P maiuscola, possa dare, oltre che qualche altro spunto di riflessione, anche un formidabile strumento di tutela alle tante Comunità aggredite nella Salute, nella perdita della loro Sicurezza personale, esistenziale sanitaria, economica e antropologico-culturale per far valere i propri diritti e per una Giustizia con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive!                                                                                                                                          

[1] I Nitsitapi, meglio conosciuti come “piedi neri”